Statuto

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 37 del 28.03. 2000

Art.1 – ORIGINE, DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA DELL’ ENTE

LA CASA DI RIPOSO “ANNA ED EMILIO WILD-OSPEDALETTO DUELLI” é una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, fondata dal Sig. Francesco Duelli con testamento segreto in data 26 Novembre 1821, aperto con atto 19 Agosto 1822, rogato Monge ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto dato a S. Rossore il 2 Novembre 1906.
La sede legale dell’Ente é in Piasco, in Via C.F. Savio n.3, nell’edificio fatto costruire dalla sig.ra Elena Cavallo Wild, in memoria dei genitori, coadiuvata dal figlio ing. Giorgio Cavallo e con l’interessamento dell’ing. Alessandro Rosazza, e donato nel 1965, totalmente funzionante, all’ Opera Pia Duelli, in sostituzione del vecchio edificio non più adatto alle esigenze degli ospiti.
Il patrimonio dell’Ente è costituito dalla sede dell’Ente e dal patrimonio disponibile, comprendente alloggi situati nel Comune di Piasco e da un terreno nel comune di Verzuolo.

 

Art.2 – SCOPI

L’Istituto ha per scopi:

  1. di provvedere, dietro pagamento della retta di degenza, o sulla base di eventuali vitalizi, all’accoglimento di persone autosufficienti di ambo i sessi, siano essi a carico di amministrazioni pubbliche, di familiari o solventi in proprio.
  2. Di provvedere dietro pagamento dei relativi costi di esercizio all’attivazione di nuovi servizi in favore di persone auto e non autosufficienti di ambo i sessi attraverso la creazione di nuove strutture (centro diurno, R.A.F., ecc..).

I nuovi servizi o le forme di erogazione degli stessi saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi regolamenti. L’ Ente per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

 

Art.3 –  NORME DI ACCOGLIMENTO

Le regole relative all’ accoglimento degli ospiti ed al loro comportamento nella Casa di Riposo sono fissate dall’ apposito regolamento interno.
Gli anziani sono ospitati nell’istituto in diverse tipologie abitative, dispongono di appositi ambienti di socializzazione e sono assistiti da personale dipendente e da gruppi di volontari con mansioni differenziate.
L’Ente può dare in appalto alcuni servizi.
Gli ospiti possono svolgere attività occupazionali loro confacenti ed idonee alla promozione della vita comunitaria.
Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti. Ognuno di essi può sempre farsi assistere dal Ministro del culto cui appartiene.

Art.4 – MEZZI E FUNZIONAMENTO

Per la realizzazione degli scopi di cui all’ art.2, l’ Ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati stabiliti dal Collegio Commissariale, ed utilizza altresì le rendite del proprio patrimonio costituite da beni mobili, immobili e titoli.

Art.5 – ORGANI

Gli organi di governo e di  indirizzo dell’ Istituto sono:

  1. Il Collegio Commissariale
  2. Il Presidente

Art.6 – IL COLLEGIO COMMISSARIALE

L’ Istituto è retto da un Collegio Commissariale composto di cinque membri, compreso il Presidente. I membri del Collegio Commissariale sono nominati dal Comune di Piasco.
In seno al predetto Collegio è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare.
Il Collegio Commissariale dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha nominato e sino alla nomina del nuovo Collegio Commissariale.
Le sedute del Collegio Commissariale non sono pubbliche.
La nomina dei componenti il Collegio Commissariale dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.

Art.7 – GRATUITA’ DELLE FUNZIONI

Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

Art.8 – DECADENZA, IMPEDIMENTI

Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica .
La decadenza è pronunciata dal Collegio Commissariale e contestualmente il Presidente richiederà all’ organo competente la sostituzione del membro decaduto.
Il membro nominato in sostituzione di un altro decaduto, dimissionario o deceduto, rimane in carica fino alla scadenza del mandato.
Le incompatibilità alla carica di membro del Collegio Commissariale sono regolate dalle leggi vigenti in materia.

Art.9 – SCIOGLIMENTO DEL COLLEGIO COMMISSARIALE

Il Collegio Commissariale dell’Ente viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art.10 – INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI DEL COLLEGIO COMMISSARIALE

Il Collegio Commissariale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
In particolare il Collegio Commissariale:

  1. Nomina il Presidente ed il Vice Presidente
  2. Indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e gestionale
  3. Approva i regolamenti e la pianta organica
  4. Approva i piani ed i programmi dell’ Ente
  5. Approva il bilancio di previsione dell’ Ente e le relative modifiche
  6. Determina le tariffe per i servizi espletati dall’Ente
  7. Approva il conto consuntivo dell’ Ente
  8. Approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche
  9. Nomina il Tesoriere dell’ Ente
  10. Delibera in ordine a variazioni patrimoniali
  11. Delibera l’ accensione di eventuali mutui
  12. Delibera eventuali investimenti in titoli
  13. Delibera l’ attivazione di nuovi servizi
  14. Delibera in ordine a convenzioni o collaborazioni con altri Enti Istituzionali
  15. Delibera la locazione e/o l’affitto di beni patrimoniali
  16. Approva i progetti di massima, esecutivi, di varianti

Art.11 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO COMMISSARIALE

Il Collegio Commissariale può affidare ai Componenti il Collegio, singolarmente o a gruppi, incarichi di studio e consulenza per problematiche varie o particolari settori di attività.
Il Collegio Commissariale delibera validamente a maggioranza dei presenti, ad eccezione per le deliberazioni di cui ai punti a-, h-,J- dell’ articolo 10 per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti il Collegio.
Per la validità delle deliberazioni riguardanti lo scioglimento  o la fusione dell’ Ente è richiesto il voto favorevole di quattro membri.
Le votazioni si fanno per appello nominale o voti segreti.
Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone.
A parità di voti la proposta si intende respinta e può essere riproposta in seduta successiva.
Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione di tre membri su        cinque, non computando chi, avendo interesse – art. 15 L.6972/1890 – non può prendere parte alle deliberazioni.

Art.12 – ADUNANZE DEL COLLEGIO COMMISSARIALE

Le adunanze del Collegio Commissariale sono ordinarie o straordinarie. Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalla legge per l’approvazione dei conti consuntivi e dei bilanci di previsione e per eventuali variazioni agli stessi. Le seconde qualora lo richieda il Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Collegio  Commissariale.
Il Presidente del Collegio Commissariale, d’ufficio o su richiesta di almeno tre componenti il Collegio stesso, può ammettere durante la discussione, l’intervento, ai fini informativi, di dipendenti ed anche di consulenti ed esperti.

Art.13 – ORDINE DEL GIORNO

L’ o.d.g. degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza con  l’invito ad intervenire, deve essere firmato dal presidente o dal vice presidente e consegnato al domicilio degli amministratori almeno tre giorni prima della data fissata per l’ adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore.
La documentazione e tutto ciò che è necessario ad un approfondito esame da parte dei componenti il collegio commissariale saranno a disposizione degli stessi almeno 36 ore prima della seduta.
Non possono venire deliberati argomenti non iscritti all’ o.d.g., a meno che non siano presenti tutti i componenti il collegio ed approvino all’ unanimità la proposta in discussione.

Art.14 – VERBALI

I processi verbali delle adunanze del Collegio Commissariale sono stesi a cura del segretario dell’Ente e devono essere firmati, oltre che dallo stesso, dal presidente e dai membri intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale della seduta.
Nel caso in cui sia trattato un argomento del quale il segretario sia interessato, o nel caso in cui il segretario debba lasciare l’aula, il verbale deve essere redatto dal membro presente più anziano d’età.

Art.15 – IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

Il presidente viene eletto nella prima seduta dal collegio commissariale al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
 La relativa adunanza è presieduta dal membro più anziano di elezione o, in caso di contemporanea elezione, dal più anziano in età.
Il presidente convoca le adunanze del collegio commissariale,  le presiede e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni.
Il presidente assume la legale rappresentanza dell’Ente; adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.
In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente che viene eletto nella prima seduta dal Collegio Commissariale al proprio interno, subito dopo l’elezione del Presidente, ed a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

Art.16 – IL SEGRETARIO – DIRETTORE

Il Segretario – Direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Ente e come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l’Ente verso l’esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.
Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime parere consultivo su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali.
Le attribuzioni delle competenze del Segretario – Direttore sono definite in apposito Regolamento.
E’ facoltà dell’Ente per lo svolgimento di dette funzioni avvalersi di personale esterno assunto con contratto di diritto privato, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Art.17 – PERSONALE

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento organico nel rispetto della vigente legislazione in materia.
Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme del presente statuto.

Art.18 – SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di Credito mediante stipula di convenzione deliberata dal collegio commissariale, secondo le norme previste per regolamento.

Art.19 –  NORME TRANSITORIE

Il presente statuto entrerà in vigore dalla data della deliberazione regionale di approvazione.

Art.20 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti.

Approvato dalla Casa di Riposo “A.E.Wild – Ospedaletto Duelli” di Piasco con deliberazione del Collegio Commissariale  n.37   del 28.03.2000.

Approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. del 2000.